Testo della norma
Comma 1: Divieto di Donazione
Non possono ricevere per donazione, neppure per interposta persona, il tutore o il protutore dell’incapace, prima che sia stato approvato il conto finale, salvo che siano parenti entro il quarto grado del donante.
Comma 2: Estensione all’Amministratore di Sostegno
Le disposizioni del comma precedente si applicano anche all’amministratore di sostegno.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Vieta a chi amministra il patrimonio di un incapace di disporne a titolo di liberalità nell'interesse dell'incapace stesso.
Contenuto
I tutori, i protutori e gli amministratori di sostegno non possono fare donazioni con i beni delle persone sottoposte alla loro protezione, salve alcune limitate eccezioni previste dalla legge, come le liberalità d'uso in occasioni particolari o a favore di discendenti dell'incapace.
Profili applicativi
Il divieto tutela il patrimonio dell'incapace da atti di liberalità che, non comportando alcun vantaggio economico, sarebbero difficilmente giustificabili nell'interesse del soggetto protetto, la cui gestione patrimoniale deve essere improntata a criteri di conservazione.
In sintesi
Chi amministra i beni di un incapace non può farne donazione, salvo limitate eccezioni previste dalla legge.