Testo della norma
Comma 1: Donazione tra Coniugi
(Articolo abrogato dall’Art. 222 della Legge 19 Maggio 1975, n. 151, di Riforma del Diritto di Famiglia).
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Comma 1: Donazione tra Coniugi
(Articolo abrogato dall’Art. 222 della Legge 19 Maggio 1975, n. 151, di Riforma del Diritto di Famiglia).
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Norma originariamente diretta a vietare le donazioni tra coniugi, il cui divieto è venuto meno per effetto dell'evoluzione dell'ordinamento.
Contenuto
Il divieto di donazione tra coniugi, originariamente previsto, è venuto meno a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale che lo ha colpito: oggi i coniugi possono validamente farsi donazioni reciproche, secondo le regole generali applicabili a qualsiasi donazione.
Profili applicativi
Il superamento del divieto riflette il mutato assetto dei rapporti tra coniugi, oggi improntati a parità e reciproca autonomia patrimoniale: le donazioni tra coniugi restano soggette alle ordinarie regole sulla liberalità, comprese quelle a tutela dei legittimari.
In sintesi
Le donazioni tra coniugi, un tempo vietate, sono oggi pienamente ammesse e soggette alle regole generali sulle donazioni.