Testo della norma
Comma 1: Requisito di Forma
La donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità.
Comma 2: Presenza di Testimoni
La donazione richiede la presenza di due testimoni.
Comma 3: Accettazione
L’accettazione può essere fatta nell’atto stesso o con atto pubblico posteriore. In questo caso, la donazione non è perfetta se non dal momento in cui l’atto di accettazione è notificato al donante.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 782 c.c. prescrive la forma solenne dell'atto pubblico per la donazione, quale requisito essenziale di validità (ad substantiam). Il formalismo rigoroso risponde a una ratio di tutela del donante, che compie un atto di liberalità irrevocabile destinato a incidere definitivamente sul suo patrimonio.
Contenuto
Profili applicativi
La nullità per difetto di forma è radicale e insanabile: una donazione orale o risultante da scrittura privata è nulla, anche se provata da confessione. Fa eccezione la donazione di modico valore (art. 783 c.c.): se la cosa donata viene consegnata contestualmente al momento della donazione e il suo valore è modico rispetto alle condizioni economiche del donante, la donazione è valida senza necessità di atto pubblico. Le donazioni indirette — liberalità realizzate attraverso negozi diversi dalla donazione (es. acquisto immobile con denaro altrui) — non richiedono la forma pubblica, pur producendo gli stessi effetti di arricchimento del beneficiario.
In sintesi
L'art. 782 c.c. prescrive la forma dell'atto pubblico notarile con testimoni come requisito essenziale di validità della donazione; l'accettazione del donatario può essere contestuale o successiva ma deve essere notificata al donante per produrre effetti.