Art. 784 C.C. – Oggetto della donazione

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Beni Futuri

La donazione non può comprendere i beni futuri, salvo che si tratti di frutti non ancora separati.

Comma 2: Nullità Parziale

Se la donazione comprende beni presenti e beni futuri, è nulla soltanto rispetto a questi ultimi.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Delimita l'oggetto possibile della donazione, con particolare riferimento ai beni futuri.

Contenuto

La donazione non può comprendere beni futuri, salvo che si tratti di frutti non ancora separati; una donazione che avesse per oggetto beni non ancora esistenti nel patrimonio del donante sarebbe, per questa parte, priva di effetto.

Profili applicativi

Il divieto di donazione di beni futuri tutela il donante da impegni assunti su un patrimonio non ancora esistente, coerentemente con la cautela che caratterizza l'intera disciplina di un atto che comporta un impoverimento senza corrispettivo.

In sintesi

La donazione non può avere per oggetto beni futuri, salvo i frutti non ancora separati.