Art. 786 C.C. – Mancanza dell’accettazione

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma Unico: Effetti del Donante

Finché la donazione non è perfetta (cioè accettata e notificata), il donante può revocare la sua offerta.
L’imperfezione della donazione non impedisce al donante di compiere gli atti che servono alla conservazione della cosa e che portano a ricevere l’eventuale frutto dovuto al donatario.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Chiarisce le conseguenze della mancata accettazione da parte del donatario, elemento necessario al perfezionamento del contratto.

Contenuto

La donazione, essendo un contratto, si perfeziona solo con l'accettazione del donatario; in mancanza di accettazione, la donazione non produce effetto, e la proposta di donazione perde efficacia se il donante muore o diviene incapace prima che l'accettazione sia intervenuta e conosciuta.

Profili applicativi

La necessità dell'accettazione conferma la natura contrattuale della donazione, che richiede l'incontro tra la volontà del donante e quella del donatario: nessuno può essere arricchito contro o senza la propria volontà.

In sintesi

Senza l'accettazione del donatario la donazione non produce effetto, trattandosi di un contratto e non di un atto unilaterale.