Testo della norma
Comma Unico: Effetti del Donante
Finché la donazione non è perfetta (cioè accettata e notificata), il donante può revocare la sua offerta.
L’imperfezione della donazione non impedisce al donante di compiere gli atti che servono alla conservazione della cosa e che portano a ricevere l’eventuale frutto dovuto al donatario.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Chiarisce le conseguenze della mancata accettazione da parte del donatario, elemento necessario al perfezionamento del contratto.
Contenuto
La donazione, essendo un contratto, si perfeziona solo con l'accettazione del donatario; in mancanza di accettazione, la donazione non produce effetto, e la proposta di donazione perde efficacia se il donante muore o diviene incapace prima che l'accettazione sia intervenuta e conosciuta.
Profili applicativi
La necessità dell'accettazione conferma la natura contrattuale della donazione, che richiede l'incontro tra la volontà del donante e quella del donatario: nessuno può essere arricchito contro o senza la propria volontà.
In sintesi
Senza l'accettazione del donatario la donazione non produce effetto, trattandosi di un contratto e non di un atto unilaterale.