Art. 787 C.C. – Motivo illecito

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Nullità della donazione

La donazione può essere impugnata per causa di errore sul motivo, ma solo se il motivo risulta dall’atto ed è il solo che ha determinato il donante a disporre.

Comma 2: Motivo illecito

La donazione è nulla quando il motivo (determinante) risulta dall’atto ed è illecito.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Applica alla donazione il principio generale che sanziona con la nullità l'atto determinato da un motivo contrario alla legge o all'ordine pubblico.

Contenuto

La donazione è nulla quando il motivo illecito, contrario a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume, risulta dall'atto ed è stato l'unico a determinare il donante a compiere la liberalità.

Profili applicativi

Il duplice requisito, risultanza dall'atto e carattere esclusivo del motivo, evita che la donazione venga invalidata sulla base di ricostruzioni psicologiche incerte, richiedendo invece un collegamento oggettivo e determinante con l'illiceità del motivo che ha spinto il donante.

In sintesi

La donazione è nulla per motivo illecito solo se questo risulta dall'atto ed è stato l'unica ragione della liberalità.