Art. 788 C.C. – Donazione rimuneratoria

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Definizione

È donazione rimuneratoria la liberalità fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario o per speciale remunerazione.

Comma 2: Esclusione

Non costituisce donazione la liberalità che si suole fare in occasione di servizi resi o in conformità agli usi (es. mance, regali per feste comandate).

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Disciplina la donazione fatta non per pura liberalità, ma in riconoscimento di servizi resi o meriti del donatario.

Contenuto

La donazione rimuneratoria è quella fatta per riconoscenza, in considerazione dei meriti del donatario o per speciale rimunerazione di servizi resi; pur restando una donazione, essa presenta alcune peculiarità di disciplina, ad esempio in tema di garanzia e di revocabilità.

Profili applicativi

La particolare natura della donazione rimuneratoria, a metà strada tra la liberalità pura e il riconoscimento di un merito, giustifica alcune deroghe alla disciplina ordinaria, come la maggiore stabilità rispetto alla revoca per ingratitudine o per sopravvenienza di figli.

In sintesi

La donazione rimuneratoria è fatta per riconoscenza o per premiare servizi resi, con alcune deroghe rispetto alla donazione ordinaria.