Testo della norma
Comma 1: Definizione
È donazione rimuneratoria la liberalità fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario o per speciale remunerazione.
Comma 2: Esclusione
Non costituisce donazione la liberalità che si suole fare in occasione di servizi resi o in conformità agli usi (es. mance, regali per feste comandate).
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Disciplina la donazione fatta non per pura liberalità, ma in riconoscimento di servizi resi o meriti del donatario.
Contenuto
La donazione rimuneratoria è quella fatta per riconoscenza, in considerazione dei meriti del donatario o per speciale rimunerazione di servizi resi; pur restando una donazione, essa presenta alcune peculiarità di disciplina, ad esempio in tema di garanzia e di revocabilità.
Profili applicativi
La particolare natura della donazione rimuneratoria, a metà strada tra la liberalità pura e il riconoscimento di un merito, giustifica alcune deroghe alla disciplina ordinaria, come la maggiore stabilità rispetto alla revoca per ingratitudine o per sopravvenienza di figli.
In sintesi
La donazione rimuneratoria è fatta per riconoscenza o per premiare servizi resi, con alcune deroghe rispetto alla donazione ordinaria.