Testo della norma
Comma 1: Obblighi del Donante
Il donante è tenuto all’esecuzione della donazione e risponde dell’inadempimento o del ritardo solo in caso di dolo o colpa grave.
Comma 2: Responsabilità della Moratoria
La sua responsabilità per gli interessi e per i frutti della cosa donata è limitata al momento della domanda giudiziale (messa in mora).
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Individua gli effetti tipici della donazione, in particolare il trasferimento del diritto o l'assunzione dell'obbligazione a favore del donatario.
Contenuto
La donazione produce l'effetto di trasferire al donatario il diritto che ne costituisce oggetto, oppure di far sorgere a suo favore l'obbligazione assunta dal donante, secondo il contenuto concreto della liberalità e nel rispetto delle regole generali sugli effetti dei contratti.
Profili applicativi
La determinazione degli effetti della donazione consente di individuare con precisione il momento in cui il donatario acquista il diritto o la pretesa oggetto della liberalità, con rilievo pratico per la decorrenza dei rischi, dei frutti e delle responsabilità connesse al bene.
In sintesi
La donazione trasferisce al donatario il diritto donato o fa sorgere a suo favore l'obbligazione assunta dal donante.