Art. 789 C.C. – Effetti

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Obblighi del Donante

Il donante è tenuto all’esecuzione della donazione e risponde dell’inadempimento o del ritardo solo in caso di dolo o colpa grave.

Comma 2: Responsabilità della Moratoria

La sua responsabilità per gli interessi e per i frutti della cosa donata è limitata al momento della domanda giudiziale (messa in mora).

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Individua gli effetti tipici della donazione, in particolare il trasferimento del diritto o l'assunzione dell'obbligazione a favore del donatario.

Contenuto

La donazione produce l'effetto di trasferire al donatario il diritto che ne costituisce oggetto, oppure di far sorgere a suo favore l'obbligazione assunta dal donante, secondo il contenuto concreto della liberalità e nel rispetto delle regole generali sugli effetti dei contratti.

Profili applicativi

La determinazione degli effetti della donazione consente di individuare con precisione il momento in cui il donatario acquista il diritto o la pretesa oggetto della liberalità, con rilievo pratico per la decorrenza dei rischi, dei frutti e delle responsabilità connesse al bene.

In sintesi

La donazione trasferisce al donatario il diritto donato o fa sorgere a suo favore l'obbligazione assunta dal donante.