Testo della norma
Comma 1: Principio Generale
Il donante non è tenuto alla garanzia per evizione delle cose donate.
Comma 2: Eccezioni (Evizione Permessa)
La garanzia è dovuta se:
1. Il donante l’ha espressamente promessa (patto espresso).
2. L’evizione dipende dal dolo del donante.
3. Si tratta di donazione modale (Art. 793 C.C.) o rimuneratoria (Art. 778 C.C.); in tal caso la garanzia è dovuta fino alla concorrenza dell’onere o dell’ammontare delle prestazioni ricevute dal donatario.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Regola la garanzia per evizione nella donazione, con un regime meno rigoroso rispetto ai contratti a titolo oneroso.
Contenuto
Il donante non è tenuto a garanzia per l'evizione dei beni donati, salvo che l'abbia espressamente promessa, che l'evizione dipenda da suo dolo o fatto personale, oppure che si tratti di donazione rimuneratoria o modale, nei limiti del valore dell'onere o dei servizi remunerati.
Profili applicativi
Il regime attenuato della garanzia per evizione riflette la natura gratuita della donazione: non essendovi corrispettivo, sarebbe eccessivo imporre al donante la stessa responsabilità prevista per chi vende un bene ricevendone un prezzo.
In sintesi
Il donante di regola non risponde per l'evizione dei beni donati, salvo promessa espressa, dolo o donazione rimuneratoria/modale.