Testo della norma
Comma 1: Principio Generale
Il donante non è tenuto alla garanzia per vizi della cosa donata, a meno che non l’abbia espressamente promessa.
Comma 2: Eccezione (Dolo)
Se il donante era in dolo (cioè in mala fede) e conosceva i vizi della cosa ma li ha taciuti al donatario, è obbligato al risarcimento del danno cagionato al donatario.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Regola la garanzia per i vizi della cosa donata, coerentemente con il regime attenuato di responsabilità del donante.
Contenuto
Il donante non è tenuto a garanzia per i vizi della cosa donata, salvo che vi sia stato dolo da parte sua, oppure che l'abbia espressamente assunta; nelle donazioni rimuneratorie o modali, la garanzia opera nei limiti del valore dei servizi remunerati o dell'onere imposto.
Profili applicativi
L'esclusione della garanzia per vizi, salvo dolo o assunzione espressa, completa il quadro della responsabilità attenuata del donante, coerente con l'assenza di corrispettivo che caratterizza la liberalità.
In sintesi
Il donante non risponde dei vizi della cosa donata, salvo dolo o garanzia espressamente assunta.