Art. 792 C.C. – Condizione di riversibilità

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Definizione

Il donante può stipulare la condizione che le cose donate ritornino a lui nel caso che il solo donatario, o il donatario e i suoi discendenti, muoiano prima del donante (patto di riversibilità).

Comma 2: Divieto di Estensione

È nullo il patto di riversibilità a favore di altri che non sia il donante.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Ammette una clausola che consente il ritorno del bene donato al donante al verificarsi di determinati eventi.

Contenuto

Il donante può apporre alla donazione la condizione di riversibilità, in forza della quale i beni donati ritornano al donante stesso nel caso di premorienza del donatario, o del donatario e dei suoi discendenti, rispetto al donante.

Profili applicativi

La condizione di riversibilità consente al donante di conservare un legame con il bene donato, assicurandone il ritorno nel proprio patrimonio se il donatario (ed eventualmente i suoi discendenti) muore prima di lui, evitando che il bene passi ad altri eredi del donatario.

In sintesi

Il donante può prevedere che i beni donati gli ritornino se il donatario, o anche i suoi discendenti, muoiono prima di lui.