Art. 793 C.C. – Donazione modale

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Definizione e Limite

La donazione può essere gravata da un onere (o *modus*). Il donatario è tenuto all’adempimento dell’onere entro i limiti del valore della cosa donata.

Comma 2: Adempimento dell’Onere

Per l’adempimento dell’onere può agire, oltre il donante, qualsiasi altro interessato, anche durante la vita del donante.

Comma 3: Risoluzione

La risoluzione per inadempimento dell’onere è ammessa solo se è stata espressamente prevista nell’atto di donazione.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Disciplina la donazione a cui è apposto un onere, cioè un obbligo posto a carico del donatario.

Contenuto

La donazione può essere gravata da un onere (modus), che impone al donatario un obbligo di fare o di dare; il donatario è tenuto ad adempiere l'onere entro i limiti del valore della cosa donata, e l'adempimento può essere richiesto da chi vi ha interesse.

Profili applicativi

La donazione modale consente al donante di perseguire una specifica finalità attraverso la liberalità, imponendo al donatario un obbligo accessorio; il limite del valore del bene donato evita che l'onere si trasformi in un sacrificio economico superiore al vantaggio ricevuto.

In sintesi

La donazione modale impone al donatario un onere da adempiere nei limiti del valore del bene donato.