Testo della norma
Comma 1: Definizione e Limite
La donazione può essere gravata da un onere (o *modus*). Il donatario è tenuto all’adempimento dell’onere entro i limiti del valore della cosa donata.
Comma 2: Adempimento dell’Onere
Per l’adempimento dell’onere può agire, oltre il donante, qualsiasi altro interessato, anche durante la vita del donante.
Comma 3: Risoluzione
La risoluzione per inadempimento dell’onere è ammessa solo se è stata espressamente prevista nell’atto di donazione.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Disciplina la donazione a cui è apposto un onere, cioè un obbligo posto a carico del donatario.
Contenuto
La donazione può essere gravata da un onere (modus), che impone al donatario un obbligo di fare o di dare; il donatario è tenuto ad adempiere l'onere entro i limiti del valore della cosa donata, e l'adempimento può essere richiesto da chi vi ha interesse.
Profili applicativi
La donazione modale consente al donante di perseguire una specifica finalità attraverso la liberalità, imponendo al donatario un obbligo accessorio; il limite del valore del bene donato evita che l'onere si trasformi in un sacrificio economico superiore al vantaggio ricevuto.
In sintesi
La donazione modale impone al donatario un onere da adempiere nei limiti del valore del bene donato.