Testo della norma
Comma 1: Onere Ilecito o Impossibile
L’onere illecito o impossibile si considera non apposto; rende tuttavia nulla la donazione se ne ha costituito il solo motivo determinante (Art. 647, comma 3 C.C.).
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Chiarisce le conseguenze dell'apposizione di un onere illecito o impossibile alla donazione.
Contenuto
L'onere illecito o impossibile apposto a una donazione si considera non apposto, lasciando ferma la liberalità, salvo che l'onere abbia costituito l'unico motivo determinante della donazione, nel qual caso l'intera donazione è nulla.
Profili applicativi
La regola replica, per la donazione modale, lo stesso criterio già visto per le condizioni illecite o impossibili nelle disposizioni testamentarie: l'onere viziato viene di regola eliminato, ma può travolgere l'intera liberalità quando ne sia stato la ragione esclusiva.
In sintesi
L'onere illecito o impossibile si considera non apposto, salvo che sia stato l'unico motivo della donazione, che allora è nulla.