Testo della norma
Comma 1: Prescrizione dell’Azione
L’azione diretta a far dichiarare la nullità (Art. 779 C.C.) o l’annullamento (Art. 776 C.C.) della donazione non può essere proposta dagli eredi o aventi causa dal donante, se questi ha, dopo che è cessata l’incapacità o è venuto a conoscenza della causa di nullità, confermato la donazione o vi ha dato volontaria esecuzione.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Fissa i termini entro cui è possibile impugnare la donazione per le cause di invalidità o inefficacia previste dalla legge.
Contenuto
L'azione diretta a far valere l'invalidità della donazione, o l'inadempimento dell'onere, deve essere proposta entro i termini stabiliti dalla legge, decorrenti da momenti significativi come la conclusione della donazione o la conoscenza della causa di impugnazione.
Profili applicativi
La previsione di termini certi per l'impugnazione bilancia l'esigenza di tutelare chi ha interesse a contestare la donazione con quella di garantire, decorso un certo tempo, la stabilità degli effetti della liberalità e la certezza dei rapporti giuridici.
In sintesi
L'impugnazione della donazione o dell'inadempimento dell'onere deve avvenire entro i termini stabiliti dalla legge.