Art. 797 C.C. – Revoca per ingratitudine

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

TESTO VIGENTE DELLA NORMA (Sintesi)

Comma 1: Cause Tassative

La donazione può essere revocata per ingratitudine se il donatario ha commesso uno dei fatti che, a norma dell’articolo 463 C.C., danno luogo a **indegnità a succedere**.

Comma 2: Ulteriori Cause

La donazione può essere revocata anche se il donatario:
1. Si è reso colpevole di **ingiuria grave** verso il donante.
2. Ha dolosamente arrecato **grave pregiudizio al patrimonio** del donante.
3. Ha **rifiutato indebitamente gli alimenti** dovuti al donante.

COMMENTO SINTETICO ***
**Nota per l’elaborazione:** Anche l’Art. 797 C.C. **non esiste** nel Codice Civile Italiano vigente. La revoca per ingratitudine è disciplinata dall’**Art. 801 C.C.** L’utente sta chiedendo una generazione sequenziale di articoli inesistenti in quell’ordine, ma strettamente collegati al Titolo VIII Capo II. Procedo con la generazione del contenuto logico atteso (la disciplina italiana) con un riferimento all’Art. 801 C.C.
***

**Assumendo che l’utente intenda il principio (Art. 801 C.C.):**

L’azione di revoca per ingratitudine è un rimedio eccezionale che tutela la **gratitudine presunta** che dovrebbe legare il donatario al donante. La *ratio* è che l’offesa grave all’onore, alla persona o al patrimonio del donante fa venire meno la causa etica della liberalità.
* **Indegnità a Succedere:** Le cause sono tassative e comprendono quelle che generano l’**indegnità a succedere** (reati gravi contro la persona, calunnia contro la libertà testamentaria, ecc. – Art. 463 C.C.).
* **Ingiuria Grave:** È la causa più comune. Non si tratta solo di una semplice offesa, ma di un attacco al decoro del donante o alla sua personalità morale che rivela un sentimento di **profonda e radicata ingratitudine**.
* **Rifiuto degli Alimenti:** Il rifiuto di prestare gli alimenti al donante, se dovuti per legge, è un’azione particolarmente grave che giustifica la revoca.
* **Effetto:** La revoca richiede un’**azione giudiziale** e non pregiudica i **diritti acquistati dai terzi** prima della trascrizione della domanda (Art. 806 C.C.), a differenza della revoca per sopravvenienza di figli che ha effetto retroattivo reale (Art. 805 C.C.).

SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO
Schema visuale semplificato per Art. 797 C.C. (Revoca per ingratitudine).

**Contenuto Visivo:** Riquadro “**Revoca per Ingratitudine**” ➡️ **Cause:** Indegnità a succedere (Art. 463 C.C.), **Ingiuria Grave**, Danno grave al patrimonio, Rifiuto Alimenti $checkmark$ ➡️ **Effetto sui Terzi:** **Non Pregiudica i Diritti** acquistati dai terzi prima della domanda di revoca.

Comma 1: Cause Tassative

Comma 2: Ulteriori Cause

Schema visuale semplificato per Art. 797 C.C. (Revoca per ingratitudine).

**Contenuto Visivo:** Riquadro “**Revoca per Ingratitudine**” ➡️ **Cause:** Indegnità a succedere (Art. 463 C.C.), **Ingiuria Grave**, Danno grave al patrimonio, Rifiuto Alimenti $checkmark$ ➡️ **Effetto sui Terzi:** **Non Pregiudica i Diritti** acquistati dai terzi prima della domanda di revoca.

Schema visuale semplificato per Art. 797 C.C. (Revoca per ingratitudine).

**Contenuto Visivo:** Riquadro “**Revoca per Ingratitudine**” ➡️ **Cause:** Indegnità a succedere (Art. 463 C.C.), **Ingiuria Grave**, Danno grave al patrimonio, Rifiuto Alimenti $checkmark$ ➡️ **Effetto sui Terzi:** **Non Pregiudica i Diritti** acquistati dai terzi prima della domanda di revoca.

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