Art. 797 C.C. – Revoca per ingratitudine

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Cause Tassative

La donazione può essere revocata per ingratitudine se il donatario ha commesso uno dei fatti che, a norma dell’articolo 463 C.C., danno luogo a indegnità a succedere.

Comma 2: Ulteriori Cause

La donazione può essere revocata anche se il donatario:
1. Si è reso colpevole di ingiuria grave verso il donante.
2. Ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio del donante.
3. Ha rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti al donante.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Prevede la revoca della donazione quando il donatario si renda responsabile di gravi comportamenti verso il donante.

Contenuto

La donazione può essere revocata per ingratitudine quando il donatario abbia tenuto verso il donante comportamenti di particolare gravità, come quelli che costituirebbero indegnità a succedere o un'ingiuria grave, oppure abbia dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio del donante.

Profili applicativi

La revoca per ingratitudine sanziona la rottura del legame di riconoscenza che sta alla base della liberalità: chi ha ricevuto un beneficio gratuito e poi si comporta gravemente contro il proprio benefattore può vedersi privato del vantaggio ricevuto.

In sintesi

La donazione può essere revocata se il donatario si rende gravemente ingrato verso il donante.