Art. 798 C.C. – Mancanza dell’atto pubblico

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma Unico: Riferimento

(Articolo abrogato dall’Art. 222 della Legge 19 Maggio 1975, n. 151, di Riforma del Diritto di Famiglia).

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Chiarisce le conseguenze della mancanza della forma solenne dell'atto pubblico, di regola richiesta per la validità della donazione.

Contenuto

La donazione che non sia stata fatta per atto pubblico è nulla, salvo le eccezioni espressamente previste dalla legge, come la donazione di modico valore di beni mobili accompagnata dalla consegna del bene.

Profili applicativi

Il requisito dell'atto pubblico, con la presenza del notaio e dei testimoni, risponde a un'esigenza di ponderazione: la solennità della forma induce il donante a riflettere sulla gravità di un atto che comporta un impoverimento senza corrispettivo.

In sintesi

La donazione è nulla se non fatta per atto pubblico, salvo le eccezioni di legge come le donazioni di modico valore.