Art. 799 C.C. – Conferma ed esecuzione volontaria di donazioni nulle

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Principio di Inimpugnabilità

La nullità della donazione, da qualunque causa dipenda, non può essere fatta valere dagli eredi o aventi causa dal donante che, conoscendo la causa della nullità, hanno, dopo la morte di lui, confermato la donazione o vi hanno dato volontaria esecuzione.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Applica alla donazione il principio, già visto per il testamento, che preclude l'impugnazione a chi ha volontariamente dato esecuzione a un atto nullo.

Contenuto

Gli eredi o gli aventi causa del donante che, conoscendo la causa di nullità, dopo la morte del donante confermano la donazione nulla o le danno volontaria esecuzione, non possono più far valere tale nullità.

Profili applicativi

La regola valorizza la coerenza dei comportamenti: chi, pur consapevole del vizio, sceglie di rispettare la volontà del donante dando esecuzione alla donazione, non può poi contraddirsi cercando di sottrarsi ai suoi effetti quando ciò gli risulti conveniente.

In sintesi

Gli eredi del donante che, conoscendo la nullità, confermano o eseguono volontariamente la donazione nulla non possono più impugnarla.