Testo della norma
Comma 1: Motivi per Ingratitudine
La domanda di revocazione per ingratitudine può proporsi quando il donatario ha commesso uno dei fatti che, a norma dell’articolo 463 C.C., danno luogo a indegnità a succedere.
Comma 2: Altri Atti di Ingratitudine
La revocazione può proporsi inoltre:
1. Se il donatario si è reso colpevole d’ingiuria grave verso il donante.
2. Se ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui.
3. Se gli ha rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 801 c.c. disciplina il regime processuale della revocazione per ingratitudine: individua i soggetti legittimati a proporre l'azione, il termine entro cui va esercitata e i limiti all'azione stessa dopo la morte del donante.
Contenuto
Profili applicativi
Il carattere personalissimo dell'azione riflette la natura strettamente morale del rimedio: solo il donante può valutare se il comportamento del donatario sia effettivamente incompatibile con il vincolo di gratitudine che il rapporto donativo crea. La tutela dei terzi acquirenti anteriori alla domanda di revocazione garantisce la certezza dei traffici immobiliari: chi ha acquistato dal donatario in buona fede prima della domanda non è pregiudicato dalla successiva revocazione. Se la revocazione è pronunciata, il donatario è tenuto a restituire il bene nello stato in cui si trovava alla notifica della domanda; se il bene è già stato alienato, risponde del valore al momento della domanda.
In sintesi
L'art. 801 c.c. riserva l'azione di revocazione per ingratitudine al solo donante (con termine annuale dalla conoscenza del fatto) e, dopo la sua morte, agli eredi solo se il donante è deceduto entro un anno dalla conoscenza; i terzi acquirenti anteriori alla domanda sono protetti.