Art. 801 C.C. – Ingratitudine

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Motivi per Ingratitudine

La domanda di revocazione per ingratitudine può proporsi quando il donatario ha commesso uno dei fatti che, a norma dell’articolo 463 C.C., danno luogo a indegnità a succedere.

Comma 2: Altri Atti di Ingratitudine

La revocazione può proporsi inoltre:
1. Se il donatario si è reso colpevole d’ingiuria grave verso il donante.
2. Se ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui.
3. Se gli ha rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 801 c.c. disciplina il regime processuale della revocazione per ingratitudine: individua i soggetti legittimati a proporre l'azione, il termine entro cui va esercitata e i limiti all'azione stessa dopo la morte del donante.

Contenuto

  1. L'azione di revocazione per ingratitudine può essere proposta solo dal donante, non dagli eredi né dai creditori del donante.
  2. Il termine per proporre l'azione è di un anno dalla conoscenza da parte del donante del fatto che costituisce causa di revocazione.
  3. Dopo la morte del donante, gli eredi possono esercitare l'azione — o continuarla se già iniziata — solo se la morte è avvenuta entro un anno dal giorno in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto.
  4. La revocazione non ha effetto contro i terzi che abbiano acquistato diritti sui beni donati anteriormente alla proposizione della domanda.

Profili applicativi

Il carattere personalissimo dell'azione riflette la natura strettamente morale del rimedio: solo il donante può valutare se il comportamento del donatario sia effettivamente incompatibile con il vincolo di gratitudine che il rapporto donativo crea. La tutela dei terzi acquirenti anteriori alla domanda di revocazione garantisce la certezza dei traffici immobiliari: chi ha acquistato dal donatario in buona fede prima della domanda non è pregiudicato dalla successiva revocazione. Se la revocazione è pronunciata, il donatario è tenuto a restituire il bene nello stato in cui si trovava alla notifica della domanda; se il bene è già stato alienato, risponde del valore al momento della domanda.

In sintesi

L'art. 801 c.c. riserva l'azione di revocazione per ingratitudine al solo donante (con termine annuale dalla conoscenza del fatto) e, dopo la sua morte, agli eredi solo se il donante è deceduto entro un anno dalla conoscenza; i terzi acquirenti anteriori alla domanda sono protetti.