Art. 803 C.C. – Revocazione per sopravvenienza di figli

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Presupposti

Le donazioni possono essere revocate per sopravvenienza o esistenza di un figlio o discendente legittimo del donante, anche adottivo, nei casi in cui si avrebbe la revocazione delle disposizioni testamentarie (Art. 687 C.C.).

Comma 2: Adozione

La revocazione ha luogo anche se il figlio del donante era già concepito al tempo della donazione, purché il donante ne abbia ignorato l’esistenza.

Comma 3: Esclusioni

La revocazione non può proporsi per le donazioni rimuneratorie e per quelle fatte in riguardo di un determinato matrimonio (obnuziali).

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

La revocazione della donazione per sopravvenienza di figli è un istituto che consente al donante di recuperare il bene donato quando, successivamente alla donazione, abbia avuto o riconosciuto figli, anche adottivi, o abbia acquistato lo stato di figlio dopo la donazione.

Contenuto

  1. Le donazioni, qualunque ne sia il valore, fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti al tempo della donazione, possono essere revocate per sopravvenienza di figli legittimi, naturali o adottivi.
  2. L'azione si prescrive in cinque anni dalla nascita dell'ultimo figlio o dall'adozione.
  3. La revocazione non pregiudica i diritti dei terzi che abbiano acquistato i beni dal donatario prima della notifica della domanda di revocazione.
  4. Dopo la revocazione, il donatario restituisce i beni o ne paga il valore; in ogni caso i terzi acquirenti in buona fede prima della domanda sono protetti.

Profili applicativi

La revocazione per sopravvenienza di figli è rimessa alla valutazione del donante: il semplice fatto della nascita non produce revocazione automatica. Il termine quinquennale decorre dalla nascita dell'ultimo figlio, non dalla conoscenza da parte del donante della sopravvenienza: è quindi un termine oggettivo. La giurisprudenza ha precisato che la revocazione è consentita anche se il figlio è premorto al momento in cui si esercita l'azione, purché fosse in vita al momento della donazione (circostanza che il donante ignorava). Il D.Lgs. 154/2013 ha esteso la revocazione anche alla sopravvenienza di figli adottivi e ai casi in cui il donante acquisisca lo stato di figlio dopo la donazione.

In sintesi

L'art. 803 c.c. consente di revocare le donazioni fatte quando non si avevano o si ignoravano figli, entro cinque anni dalla nascita dell'ultimo figlio o dall'adozione; i terzi acquirenti anteriori alla domanda di revocazione sono protetti.