Testo della norma
Comma 1: Presupposti
Le donazioni possono essere revocate per sopravvenienza o esistenza di un figlio o discendente legittimo del donante, anche adottivo, nei casi in cui si avrebbe la revocazione delle disposizioni testamentarie (Art. 687 C.C.).
Comma 2: Adozione
La revocazione ha luogo anche se il figlio del donante era già concepito al tempo della donazione, purché il donante ne abbia ignorato l’esistenza.
Comma 3: Esclusioni
La revocazione non può proporsi per le donazioni rimuneratorie e per quelle fatte in riguardo di un determinato matrimonio (obnuziali).
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
La revocazione della donazione per sopravvenienza di figli è un istituto che consente al donante di recuperare il bene donato quando, successivamente alla donazione, abbia avuto o riconosciuto figli, anche adottivi, o abbia acquistato lo stato di figlio dopo la donazione.
Contenuto
Profili applicativi
La revocazione per sopravvenienza di figli è rimessa alla valutazione del donante: il semplice fatto della nascita non produce revocazione automatica. Il termine quinquennale decorre dalla nascita dell'ultimo figlio, non dalla conoscenza da parte del donante della sopravvenienza: è quindi un termine oggettivo. La giurisprudenza ha precisato che la revocazione è consentita anche se il figlio è premorto al momento in cui si esercita l'azione, purché fosse in vita al momento della donazione (circostanza che il donante ignorava). Il D.Lgs. 154/2013 ha esteso la revocazione anche alla sopravvenienza di figli adottivi e ai casi in cui il donante acquisisca lo stato di figlio dopo la donazione.
In sintesi
L'art. 803 c.c. consente di revocare le donazioni fatte quando non si avevano o si ignoravano figli, entro cinque anni dalla nascita dell'ultimo figlio o dall'adozione; i terzi acquirenti anteriori alla domanda di revocazione sono protetti.