Art. 804 C.C. – Termine per la revocazione per sopravvenienza di figli

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Legittimazione e Termine

La revocazione per sopravvenienza di figli o discendenti deve essere chiesta dal donante o dai suoi eredi, se il donante è morto, entro il termine di cinque anni dal giorno della nascita dell’ultimo figlio o discendente, ovvero dell’evento che ha determinato la revocazione.

Comma 2: Prescrizione

La disposizione si applica anche nel caso di riconoscimento del figlio naturale, se il riconoscimento è avvenuto dopo la donazione.

Comma 3: Morte del Donatario

L’azione non può essere proposta dopo la morte del donatario.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Fissa il termine per l'esercizio dell'azione di revocazione della donazione per sopravvenienza di figli.

Contenuto

La domanda di revocazione per sopravvenienza di figli deve essere proposta entro il termine stabilito dalla legge, decorrente dalla nascita dell'ultimo figlio o dalla notizia dell'esistenza del figlio, a pena di decadenza.

Profili applicativi

Anche in questo caso il termine di decadenza garantisce la certezza dei rapporti giuridici: il donante che voglia rivedere la propria liberalità a fronte del mutamento della situazione familiare deve agire entro un periodo determinato, decorso il quale la donazione si consolida definitivamente.

In sintesi

La revocazione per sopravvenienza di figli deve essere chiesta entro il termine di legge dalla nascita o scoperta del figlio.