Testo della norma
Comma 1: Retroattività e Obbligo di Restituzione
La revocazione per sopravvenienza di figli obbliga il donatario a restituire i beni in natura, se esistono ancora, e i frutti relativi a partire dal giorno della domanda.
Comma 2: Diritti dei Terzi
La revocazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi anteriormente alla trascrizione della domanda, salvo gli effetti della trascrizione della domanda stessa (Art. 2652 n. 1).
Comma 3: Beni Periti o Alienati
Se i beni sono periti (distrutti) o sono stati alienati (venduti o donati a terzi), il donatario deve restituirne il valore (stimato al tempo della domanda), e i frutti a partire dal giorno della domanda.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Disciplina le conseguenze concrete della revocazione della donazione ottenuta per sopravvenienza di figli.
Contenuto
La revocazione per sopravvenienza di figli comporta la restituzione dei beni donati al donante, o del loro valore se i beni sono stati nel frattempo alienati, con effetti che tengono conto della buona o mala fede dei terzi eventualmente coinvolti.
Profili applicativi
La restituzione dei beni o del loro valore realizza concretamente la finalità della revocazione, ricostituendo il patrimonio del donante in vista delle nuove esigenze familiari sopravvenute, pur salvaguardando, nei limiti previsti, i diritti dei terzi in buona fede.
In sintesi
La revocazione per sopravvenienza di figli comporta la restituzione dei beni donati o del loro valore al donante.