Art. 806 C.C. – Effetti della revocazione per ingratitudine

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Irretroattività e Restituzione

La revocazione per ingratitudine non pregiudica i terzi che hanno acquistato diritti anteriormente alla trascrizione della domanda.

Comma 2: Obblighi del Donatario

Il donatario deve restituire i beni in natura, se esistono ancora, e i frutti a partire dal giorno della domanda.

Comma 3: Beni Alienati o Periti

Se ha alienato i beni o li ha lasciati perire, il donatario deve restituire il valore (stimato al tempo della domanda) ed è inoltre responsabile dei danni arrecati al donante.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Disciplina le conseguenze concrete della revocazione della donazione ottenuta per ingratitudine del donatario.

Contenuto

La revocazione per ingratitudine obbliga il donatario a restituire i beni donati o, se li ha alienati, il loro valore, oltre ai frutti a decorrere dalla domanda di revocazione, salvi comunque i diritti acquistati dai terzi in buona fede prima della domanda stessa.

Profili applicativi

La disciplina degli effetti bilancia la sanzione verso il donatario ingrato, tenuto alla restituzione, con la tutela dei terzi che, prima della domanda di revocazione, abbiano in buona fede acquistato diritti sui beni donati.

In sintesi

La revocazione per ingratitudine obbliga il donatario a restituire i beni o il loro valore, con i frutti dalla domanda, salvi i diritti dei terzi in buona fede.