Art. 808 C.C. – Beni periti o alienati

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma Unico: Riferimento

(Articolo abrogato dall’Art. 222 della Legge 19 Maggio 1975, n. 151, di Riforma del Diritto di Famiglia). Le sue disposizioni sono confluite negli Articoli 805 C.C. (beni periti o alienati per sopravvenienza di figli) e 806 C.C. (beni periti o alienati per ingratitudine).

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Regola la sorte della restituzione quando i beni donati siano nel frattempo periti o siano usciti dal patrimonio del donatario.

Contenuto

Se i beni donati sono periti o sono stati alienati dal donatario, questi è tenuto, in caso di revocazione, a restituirne il valore, determinato secondo i criteri stabiliti dalla legge, tenendo conto del momento rilevante e della sua eventuale responsabilità per la perdita.

Profili applicativi

La previsione della restituzione per equivalente, quando i beni non sono più disponibili in natura, evita che la revocazione resti priva di effetto pratico per il solo fatto che il donatario abbia nel frattempo disposto dei beni o li abbia lasciati perire.

In sintesi

Se i beni donati sono periti o alienati, il donatario tenuto alla restituzione ne deve il valore.