Art. 809 C.C. – Norme sulle liberalità risultanti da atti diversi dalla donazione

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Applicazione di Norme

Le norme sul Titolo VIII (Delle Donazioni) non si applicano alle liberalità che risultano da atti diversi dalla donazione (es. contratti a favore di terzo, contratti di vendita a prezzo irrisorio).

Comma 2: Eccezioni (Norme Applicabili)

Si applicano a tali liberalità, in quanto compatibili, le norme che stabiliscono:
1. La revocazione per ingratitudine (Art. 801 C.C.) e per sopravvenienza di figli (Art. 803 C.C.).
2. La riduzione (Art. 555 C.C.).
3. La collazione (Art. 737 C.C.).

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 809 c.c. estende alle liberalità diverse dalla donazione formale (cd. donazioni indirette) alcune delle norme proprie della donazione, in particolare quelle sulla riduzione per lesione della legittima e sulla collazione.

Contenuto

Le liberalità diverse da quelle risultanti da contratti di donazione, che un soggetto fa al di là dei propri obblighi, sono soggette alle stesse norme che regolano la revocazione delle donazioni per ingratitudine e per sopravvenienza di figli; sono altresì soggette alle norme sulla collazione e sulla riduzione per lesione della legittima. Non si applicano invece alle donazioni indirette le norme sulla forma dell'atto pubblico (non richiedono atto notarile) né quelle sull'azione pauliana specifica prevista per le donazioni. Esempi di liberalità non donative: acquisto di un immobile intestato al beneficiario con denaro del disponente; pagamento di un debito altrui senza obbligo; rinuncia gratuita a un credito.

Profili applicativi

L'art. 809 c.c. ha rilievo pratico fondamentale in materia di successioni: le liberalità indirette ricevute da figli o dal coniuge devono essere conferite alla massa ereditaria per collazione, esattamente come le donazioni dirette; sono altresì soggette a riduzione se eccedono la quota disponibile. La Cassazione ha chiarito che per le liberalità indirette opera la collazione per imputazione (non in natura) del valore della liberalità al momento dell'apertura della successione. Non rileva la forma con cui la liberalità è realizzata (compravendita, intestazione di azioni, ecc.): ciò che conta è l'effetto di arricchimento gratuito del beneficiario.

In sintesi

L'art. 809 c.c. assoggetta le liberalità non donative (donazioni indirette) alla disciplina della riduzione per lesione di legittima e della collazione, estendendo così le tutele dei coeredi a prescindere dalla forma giuridica con cui è stata realizzata la liberalità.