Art. 817 C.C. – Mancanza dell’atto pubblico

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma Unico: Riferimento

(Articolo abrogato dall’Art. 222 della Legge 19 Maggio 1975, n. 151, di Riforma del Diritto di Famiglia). L’intero Capo IV (Art. 816 e 817 C.C.) è stato abrogato.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L’art. 817 definisce le pertinenze come cose destinate in modo durevole a servizio o ornamento di una cosa principale, disciplinando i requisiti soggettivi e oggettivi della destinazione.

Nozione e requisiti della destinazione

Le pertinenze sono le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa (la «cosa principale»): es. il garage rispetto all’appartamento, l’arredamento rispetto al locale commerciale, il cancello rispetto al fondo rustico.

La destinazione deve essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale su di essa; la mera destinazione di fatto da parte di un detentore non è sufficiente. La destinazione deve essere durevole, non transitoria o occasionale.

Profili applicativi

Gli effetti giuridici delle pertinenze sono disciplinati dall’art. 818: gli atti relativi alla cosa principale comprendono le pertinenze salvo diversa volontà delle parti o della legge. Le pertinenze possono tuttavia formare oggetto di atti giuridici separati e possono essere pignorate autonomamente se espressamente indicate nel precetto.

In sintesi

Pertinenza = cosa destinata in modo durevole al servizio o ornamento di una cosa principale; la destinazione spetta al proprietario o titolare di diritto reale; effetti regolati dall’art. 818.