Art. 819 C.C. – Diritti dei terzi sulle pertinenze

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Principio Tutela Terzi (Generale)

La destinazione di una cosa a pertinenza non pregiudica i diritti preesistenti che i terzi abbiano sulla pertinenza stessa.

Comma 2: Eccezione (Beni Immobili/Mobili Registrati)

Se i diritti preesistenti del terzo sulla pertinenza sono relativi a beni immobili o beni mobili registrati, e risultano da atto trascritto anteriormente all’atto di acquisto della cosa principale, il terzo può opporli.

Comma 3: Eccezione (Beni Mobili Non Registrati)

Se i diritti preesistenti sono relativi a beni mobili non registrati, il terzo può opporli, ma solo se si prova che l’acquirente della cosa principale era in mala fede al momento dell’acquisto.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Regola la sorte dei diritti dei terzi su un bene accessorio quando questo viene destinato a servizio di un bene principale (pertinenza).

Contenuto

La destinazione di una cosa a servizio o ornamento di un'altra (pertinenza) non pregiudica i diritti che i terzi avevano precedentemente acquistato sulla cosa destinata a pertinenza, i quali continuano a essere opponibili nonostante il nuovo rapporto pertinenziale.

Profili applicativi

La tutela dei diritti dei terzi evita che il proprietario del bene principale possa, con la semplice destinazione a pertinenza, pregiudicare posizioni giuridiche già validamente acquistate da altri sul bene accessorio prima di tale destinazione.

In sintesi

La destinazione di un bene a pertinenza non pregiudica i diritti che i terzi avevano già acquistato su di esso.