Art. 820 C.C. – Frutti naturali e frutti civili

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Frutti Naturali (Definizione)

Sono frutti naturali quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o no l’opera dell’uomo (prodotti agricoli, legna, parti degli animali, i prodotti delle miniere, cave e torbiere).

Comma 2: Frutti Naturali (Momento della Separazione)

Finché non avviene la separazione, i frutti formano parte della cosa. Solo con la separazione acquistano identità distinta. Chi li raccoglie ne acquista la proprietà (salvo disposizioni diverse).

Comma 3: Frutti Civili (Definizione)

Sono frutti civili quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia (es. canoni di locazione, interessi di capitali, rendite vitalizie).

Comma 4: Frutti Civili (Momento di Acquisizione)

I frutti civili si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto del proprietario di percepirli.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 820 c.c. distingue i frutti naturali dai frutti civili. I frutti naturali sono quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o no l'opera dell'uomo (prodotti agricoli, legna, parti degli animali, prodotti delle cave). I frutti civili sono quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia (interessi dei capitali, canoni enfiteutici, rendite vitalizie, pigioni, fitti).

Frutti naturali e frutti civili: distinzione e regime giuridico

La distinzione opera su due piani:

1) Frutti naturali: sono prodotti materiali della cosa, ottenuti dal ciclo produttivo naturale o con l'ausilio umano. Appartengono al proprietario della cosa madre dal momento della separazione (art. 821, comma 1, c.c.). Finché non separati, sono parte della cosa principale e seguono le vicende di questa.

2) Frutti civili: rappresentano il corrispettivo economico del godimento ceduto a terzi. Non hanno esistenza materiale autonoma ma emergono dal rapporto giuridico che riguarda la cosa. Si acquistano giorno per giorno in proporzione alla durata del rapporto (art. 821, comma 3, c.c.): gli interessi dei capitali, i canoni di locazione, i fitti agrari maturano pro rata temporis.

3) Rilevanza pratica della distinzione: il possessore di buona fede acquista i frutti naturali separati e i frutti civili maturati durante il possesso (art. 1148 c.c.); nell'usufrutto, l'usufruttuario ha diritto ai frutti civili pro rata; nella successione, i frutti maturati dopo l'apertura fanno parte dell'asse ereditario.

Profili applicativi

Nelle obbligazioni pecuniarie gli interessi sono il tipico frutto civile del capitale (art. 1282 c.c.). In materia di locazione, i canoni sono frutti civili dell'immobile e maturano pro rata temporis. Nella vendita, i frutti naturali separati dopo la conclusione del contratto appartengono all'acquirente, salvo diverso accordo (art. 1477 c.c.).

In sintesi

I frutti naturali provengono direttamente dalla cosa (prodotti agricoli, parti degli animali) e si acquistano alla separazione; i frutti civili sono il corrispettivo del godimento ceduto a terzi (interessi, canoni, fitti) e maturano pro rata temporis.