Testo della norma
Comma 1: Diritto del Proprietario
I frutti naturali appartengono al proprietario della cosa che li produce, salvo che la loro proprietà sia attribuita ad altri. L’acquisto avviene con la separazione.
Comma 2: Rimborso delle Spese
Chi fa propri i frutti deve, nei limiti del loro valore, rimborsare colui che ha fatto le spese per la loro produzione e il raccolto.
Comma 3: Diritto del Non Proprietario
I frutti civili si acquistano giorno per giorno in ragione della durata del diritto.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Individua il momento e il criterio con cui si acquistano i frutti prodotti da un bene.
Contenuto
I frutti naturali si acquistano con la separazione dalla cosa che li produce; i frutti civili si acquistano invece giorno per giorno, in proporzione alla durata del diritto che ne costituisce il titolo, come nel caso dei canoni di locazione o degli interessi.
Profili applicativi
La distinzione tra il momento di acquisto dei frutti naturali (separazione) e di quelli civili (maturazione giorno per giorno) ha rilievo pratico nella ripartizione dei frutti tra soggetti diversi, ad esempio tra chi cede un bene e chi lo acquista, o tra usufruttuario e nudo proprietario.
In sintesi
I frutti naturali si acquistano con la separazione, i frutti civili giorno per giorno in proporzione alla durata del diritto.