Art. 821 C.C. – Acquisto dei frutti

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Diritto del Proprietario

I frutti naturali appartengono al proprietario della cosa che li produce, salvo che la loro proprietà sia attribuita ad altri. L’acquisto avviene con la separazione.

Comma 2: Rimborso delle Spese

Chi fa propri i frutti deve, nei limiti del loro valore, rimborsare colui che ha fatto le spese per la loro produzione e il raccolto.

Comma 3: Diritto del Non Proprietario

I frutti civili si acquistano giorno per giorno in ragione della durata del diritto.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Individua il momento e il criterio con cui si acquistano i frutti prodotti da un bene.

Contenuto

I frutti naturali si acquistano con la separazione dalla cosa che li produce; i frutti civili si acquistano invece giorno per giorno, in proporzione alla durata del diritto che ne costituisce il titolo, come nel caso dei canoni di locazione o degli interessi.

Profili applicativi

La distinzione tra il momento di acquisto dei frutti naturali (separazione) e di quelli civili (maturazione giorno per giorno) ha rilievo pratico nella ripartizione dei frutti tra soggetti diversi, ad esempio tra chi cede un bene e chi lo acquista, o tra usufruttuario e nudo proprietario.

In sintesi

I frutti naturali si acquistano con la separazione, i frutti civili giorno per giorno in proporzione alla durata del diritto.