Art. 822 C.C. – Demanio pubblico

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Demanio Necessario (Naturale o Artificiale)

Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico:
1. Il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti.
2. I fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche.
3. Le opere destinate alla difesa nazionale.

Comma 2: Demanio Accidentale

Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato:
1. Le strade statali, provinciali e comunali.
2. Le ferrovie (se costruite dallo Stato).
3. Gli immobili destinati a sede di uffici pubblici e i beni storici, archeologici, artistici (archivi, musei, biblioteche, etc.).

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 822 c.c. definisce il demanio pubblico come il complesso dei beni appartenenti allo Stato (o agli enti pubblici territoriali) che, per la loro natura o destinazione, sono soggetti a un regime giuridico speciale di inalienabilità, inusucapibilità e assoggettamento esclusivo all'uso pubblico.

Contenuto

  1. Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade, i porti, i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalla legge, le opere destinate alla difesa nazionale.
  2. Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti d'interesse storico, archeologico e artistico; le foreste; le miniere.
  3. Le cose che appartengono alle Province e ai Comuni costituiscono il demanio pubblico regionale, provinciale o comunale.

Profili applicativi

La distinzione tra demanio naturale (beni demaniali per la loro stessa natura, come il lido del mare) e demanio artificiale (beni che diventano demaniali per la destinazione impressa dall'ente pubblico) rileva sul piano del regime applicabile. I beni demaniali sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi (artt. 823 e 1145 c.c.); possono tuttavia essere concessi in uso a privati con provvedimento amministrativo (concessione demaniale). Il trasferimento di beni dal demanio al patrimonio dello Stato (cd. sclassificazione) richiede un atto formale di sdemanializzazione.

In sintesi

L'art. 822 c.c. individua i beni demaniali come un'ampia categoria di beni di proprietà pubblica soggetti a un regime di inalienabilità e inusucapibilità, distinti tra demanio necessario (beni della natura del demanio) e demanio eventuale (beni che acquistano la demanialità per la loro destinazione pubblica).