Testo della norma
Comma 1: Demanio Necessario (Naturale o Artificiale)
Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico:
1. Il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti.
2. I fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche.
3. Le opere destinate alla difesa nazionale.
Comma 2: Demanio Accidentale
Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato:
1. Le strade statali, provinciali e comunali.
2. Le ferrovie (se costruite dallo Stato).
3. Gli immobili destinati a sede di uffici pubblici e i beni storici, archeologici, artistici (archivi, musei, biblioteche, etc.).
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 822 c.c. definisce il demanio pubblico come il complesso dei beni appartenenti allo Stato (o agli enti pubblici territoriali) che, per la loro natura o destinazione, sono soggetti a un regime giuridico speciale di inalienabilità, inusucapibilità e assoggettamento esclusivo all'uso pubblico.
Contenuto
Profili applicativi
La distinzione tra demanio naturale (beni demaniali per la loro stessa natura, come il lido del mare) e demanio artificiale (beni che diventano demaniali per la destinazione impressa dall'ente pubblico) rileva sul piano del regime applicabile. I beni demaniali sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi (artt. 823 e 1145 c.c.); possono tuttavia essere concessi in uso a privati con provvedimento amministrativo (concessione demaniale). Il trasferimento di beni dal demanio al patrimonio dello Stato (cd. sclassificazione) richiede un atto formale di sdemanializzazione.
In sintesi
L'art. 822 c.c. individua i beni demaniali come un'ampia categoria di beni di proprietà pubblica soggetti a un regime di inalienabilità e inusucapibilità, distinti tra demanio necessario (beni della natura del demanio) e demanio eventuale (beni che acquistano la demanialità per la loro destinazione pubblica).