Testo della norma
Comma 1: Inalienabilità e Non Usucapibilità
I beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano.
Comma 2: Tutela Amministrativa
Spetta all’autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facoltà sia di procedere in via amministrativa (autotutela), sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Definisce il particolare regime giuridico dei beni appartenenti al demanio pubblico, sottratti alla disciplina ordinaria della proprietà.
Contenuto
I beni del demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano; spetta all'autorità amministrativa la tutela di tali beni, anche con strumenti di autotutela.
Profili applicativi
Il regime di inalienabilità e di tutela amministrativa riflette la destinazione dei beni demaniali al soddisfacimento di interessi pubblici: la loro sottrazione al commercio giuridico ordinario ne garantisce la conservazione a beneficio della collettività.
In sintesi
I beni del demanio pubblico sono inalienabili e tutelati dall'autorità amministrativa, salvo quanto previsto da leggi speciali.