Art. 824 C.C. – Demanio idrico e militare

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Demanio Idrico

I corsi d’acqua, gli alvei dei fiumi, dei torrenti e dei canali, le acque sotterranee e le sorgenti (escluse quelle che hanno un uso domestico privato) sono considerati beni demaniali.

Comma 2: Demanio Militare

Le opere destinate alla difesa nazionale e i terreni e le costruzioni che le circondano, se di proprietà dello Stato, fanno parte del demanio militare.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Estende il regime demaniale a determinate categorie di beni appartenenti agli enti territoriali diversi dallo Stato.

Contenuto

Alcuni beni, quando appartengono alle province o ai comuni, sono soggetti al medesimo regime del demanio pubblico; rientrano in questa categoria, tra gli altri, i beni destinati a un pubblico servizio o all'uso pubblico secondo le previsioni di legge.

Profili applicativi

L'estensione del regime demaniale ai beni degli enti locali destinati a finalità pubbliche assicura una tutela uniforme dei beni al servizio della collettività, indipendentemente dall'ente pubblico che ne è titolare.

In sintesi

Anche alcuni beni di province e comuni destinati a uso o servizio pubblico sono soggetti al regime del demanio.