Art. 826 C.C. – Patrimonio dello Stato, delle Province e dei Comuni

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

TESTO VIGENTE DELLA NORMA (Sintesi)

Comma 1: Classificazione dei Beni Statali

I beni appartenenti allo Stato, alle Province e ai Comuni, che **non fanno parte del demanio pubblico** (Art. 822 C.C.), costituiscono il **patrimonio** dello Stato o degli enti territoriali.

Comma 2: Patrimonio Indisponibile (Rinvio ad Art. 825 C.C.)

Fanno parte del **patrimonio indisponibile**:
1. Le foreste, le miniere, cave, torbiere, beni culturali (come da Art. 825, co. 1).
2. Le **dotazioni** della Presidenza della Repubblica, le **sedi degli organi costituzionali**.
3. Gli **armamenti**, gli **aeromobili militari** e le navi da guerra.

Comma 3: Patrimonio Disponibile

Tutti gli altri beni immobili e mobili appartengono al **patrimonio disponibile**.

COMMENTO SINTETICO L’Art. 826 C.C. completa la tripartizione dei beni pubblici, distinguendo tra **demanio pubblico** (Art. 822 C.C.) e **patrimonio** (Com. 1), e all’interno di quest’ultimo, tra **patrimonio indisponibile** (Com. 2) e **patrimonio disponibile** (Com. 3).

* **Patrimonio Indisponibile (Estensione):** Questo comma integra l’Art. 825 C.C., specificando ulteriori beni che, per la loro funzione pubblica essenziale, sono soggetti al **vincolo di destinazione** (es. navi da guerra, armamenti). Non possono essere distolti dalla loro funzione se non nei modi previsti dalla legge.
* **Patrimonio Disponibile (Regime Giuridico):** Costituisce la categoria residuale e include tutti i beni che non rientrano né nel demanio né nel patrimonio indisponibile (es. appartamenti non utilizzati per uffici, terreni agricoli di proprietà pubblica). Questi beni sono regolati dalle **norme di diritto comune** (come i beni privati), pur con alcune eccezioni previste dalla legislazione speciale. Sono pienamente **alienabili** e soggetti a **usucapione**.
* **Ruolo:** L’articolo definisce l’ambito dei beni di proprietà dello Stato e degli enti locali, essenziali per distinguere il regime di tutela applicabile a ciascuno.

SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO
Schema visuale semplificato per Art. 826 C.C. Patrimonio dello Stato.

**Contenuto Visivo:** Riquadro “**Patrimonio Pubblico (non Demaniale)**” ➡️ **Indisponibile:** Vincolo di destinazione (es. Armamenti, Sedi Organi Costituzionali) ➡️ **Disponibile:** Bene residuo (Segue norme Diritto Comune) $checkmark$.

Comma 1: Classificazione dei Beni Statali

Comma 2: Patrimonio Indisponibile (Rinvio ad Art. 825 C.C.)

Comma 3: Patrimonio Disponibile

Schema visuale semplificato per Art. 826 C.C. Patrimonio dello Stato.

**Contenuto Visivo:** Riquadro “**Patrimonio Pubblico (non Demaniale)**” ➡️ **Indisponibile:** Vincolo di destinazione (es. Armamenti, Sedi Organi Costituzionali) ➡️ **Disponibile:** Bene residuo (Segue norme Diritto Comune) $checkmark$.

Schema visuale semplificato per Art. 826 C.C. Patrimonio dello Stato.

**Contenuto Visivo:** Riquadro “**Patrimonio Pubblico (non Demaniale)**” ➡️ **Indisponibile:** Vincolo di destinazione (es. Armamenti, Sedi Organi Costituzionali) ➡️ **Disponibile:** Bene residuo (Segue norme Diritto Comune) $checkmark$.

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