Art. 838 C.C. – Beni di interesse storico e artistico

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Rinvio (Disciplina Attuale)

(Articolo modificato e poi sostituito). I vincoli e gli obblighi che gravano sulla proprietà di beni mobili o immobili di interesse storico, artistico, archeologico o etnografico sono stabiliti e disciplinati dalle leggi speciali.

Comma 2: Espropriazione

Lo Stato e gli enti pubblici territoriali hanno facoltà di procedere alla espropriazione di tali beni per causa di pubblico interesse.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Consente allo Stato di intervenire sui beni di particolare valore culturale il cui proprietario ne comprometta la conservazione.

Contenuto

Quando il proprietario di beni di interesse storico, archeologico o artistico non provvede alla loro conservazione, o ne compromette il pregio, l'autorità può intervenire, anche mediante espropriazione, per assicurarne la tutela nell'interesse pubblico.

Profili applicativi

Il particolare regime dei beni culturali riflette il rilievo che l'ordinamento attribuisce alla loro conservazione: il diritto del proprietario è conformato dall'interesse pubblico alla tutela del patrimonio storico e artistico, che può giustificare interventi anche incisivi.

In sintesi

Lo Stato può intervenire, anche con espropriazione, sui beni di interesse storico o artistico che il proprietario non conservi adeguatamente.