Art. 839 C.C. – Beni costituenti la dotazione dello Stato, degli enti pubblici e degli enti ecclesiastici

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Rinvio (Disciplina Generale)

I beni che formano la dotazione dello Stato, degli enti pubblici territoriali e non territoriali, e degli enti ecclesiastici, sono soggetti al regime stabilito dalle leggi speciali e, in mancanza di esse, dalle norme del Codice Civile.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Individua un particolare regime per i beni destinati a dotazione di enti pubblici o ecclesiastici.

Contenuto

I beni costituenti la dotazione dello Stato, degli enti pubblici e degli enti ecclesiastici sono soggetti alle norme che ne disciplinano la specifica destinazione, con limiti alla loro libera disponibilità funzionali al mantenimento di tale destinazione.

Profili applicativi

Il particolare regime di questi beni assicura che il patrimonio destinato al funzionamento di enti di rilievo pubblico o religioso resti stabilmente vincolato alla propria finalità, evitando che possa essere liberamente distratto da essa.

In sintesi

I beni di dotazione dello Stato e di enti pubblici o ecclesiastici sono soggetti a regole specifiche legate alla loro destinazione.