Art. 888 C.C. – Luci e vedute nelle costruzioni sul confine

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Diritto di Chiudere la Luce

Il vicino ha diritto di domandare che si chiudano le luci che si aprono sul suo fondo quando non sono state rispettate le distanze stabilite (Art. 901 C.C.)

Comma 2: Diritto a Edificare

La presenza di luci (Art. 900 C.C.) non impedisce al vicino di fabbricare in aderenza o di chiedere la comunione del muro.

Comma 3: Diritto di Chiusura e Indennizzo

Chi costruisce in aderenza o acquista la comunione ha il diritto di chiudere le luci (non le vedute) che si aprono sul muro comune, ma deve pagare un’indennità al proprietario che ha aperto la luce, salvo che gli offra la possibilità di riaprire le luci sul confine opposto del muro.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Apre la disciplina delle luci e delle vedute, elementi costruttivi che incidono sulla riservatezza e sulla tranquillità del fondo vicino.

Contenuto

Chi costruisce sul confine deve rispettare specifiche regole per l'apertura di luci (aperture che lasciano passare aria e luce, senza affaccio) e vedute (aperture che consentono di affacciarsi e guardare sul fondo vicino), distinte tra loro per caratteristiche e distanze richieste.

Profili applicativi

La distinzione tra luci e vedute è centrale per l'intera disciplina: le luci, non consentendo l'affaccio diretto, sono soggette a regole meno restrittive rispetto alle vedute, che incidono maggiormente sulla riservatezza del fondo vicino.

In sintesi

Le aperture sul confine si distinguono in luci e vedute, soggette a regole diverse in base alla loro capacità di consentire l'affaccio sul fondo vicino.