Testo della norma
Comma 1: Piantagione a Distanza Irregolare
Chi ha il diritto di mantenere alberi a distanza inferiore a quella legale (Art. 892 C.C.) non può sostituirli se periscono, se non rispettando la nuova distanza legale, o salvo che il diritto al mantenimento sia stato acquisito per titolo o usucapione.
Comma 2: Successione degli Alberi
Ciò non si applica agli alberi che periscono o vengono tagliati e si rigermogliano dal ceppo: in tal caso, il germoglio può essere mantenuto a condizione che venga ridotto a cespuglio.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Vieta la ripiantumazione di alberi nello stesso punto dopo che siano stati estirpati per violazione delle distanze legali, in assenza delle dovute cautele.
Contenuto
Dopo l'estirpazione di alberi piantati a distanza illegale, non è consentito piantarne di nuovi nello stesso luogo se non rispettando le distanze legali, salvo che si adottino accorgimenti idonei a evitare il pregiudizio che la norma sulle distanze intende prevenire.
Profili applicativi
Il divieto di nuove piantagioni non conformi impedisce che la violazione già sanzionata con l'estirpazione venga semplicemente reiterata, garantendo l'effettività del rispetto delle distanze legali nel tempo.
In sintesi
Dopo l'estirpazione, non si possono ripiantare alberi nello stesso punto senza rispettare le distanze legali.