Art. 904 C.C. – Diritto di fare pozzi e di costruire

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Nessuna Servitù dalle Luci

La presenza di luci nel muro del vicino non impedisce al proprietario del fondo contiguo di fare pozzi (Art. 889 C.C.) o di costruire in aderenza (Art. 873 C.C.) al muro in cui le luci sono aperte.

Comma 2: Chiusura Implicita

Tali opere (pozzi o costruzioni in aderenza) comportano automaticamente la chiusura delle luci.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Riconosce al proprietario confinante la facoltà di eseguire opere sul proprio fondo anche se ciò comporta l'oscuramento o l'otturazione di luci esistenti sul fondo vicino.

Contenuto

Il proprietario del fondo vicino ha diritto di fare pozzi e di costruire sul proprio terreno, anche se ciò comporta di togliere l'aria e la luce alle luci esistenti sul fondo confinante, poiché la luce non attribuisce al suo titolare un diritto di veduta né limita lo ius aedificandi del vicino.

Profili applicativi

Il principio conferma la natura debole del diritto connesso alla luce: chi ha aperto una luce non può impedire al vicino di costruire liberamente sul proprio fondo, anche se ciò ne pregiudica l'illuminazione o l'areazione.

In sintesi

Il vicino può costruire liberamente sul proprio fondo anche se ciò toglie aria e luce a luci già esistenti sul fondo confinante.