Art. 905 C.C. – Distanza per l’apertura di vedute dirette e balconi

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Vedute Dirette

Non si possono aprire vedute dirette (Art. 900 C.C.) verso il fondo chiuso o non chiuso del vicino, né balconi o altri sporti, se non rispettando la distanza di un metro e mezzo (1,50 m) tra il fondo della veduta e il confine.

Comma 2: Balconi e Sporti

Tale distanza si applica anche quando la veduta diretta non è aperta nel muro frontale ma laterale del balcone.

Comma 3: Muro in Adiacenza

Se tra i due fondi esiste un muro comune o divisorio, la distanza è misurata dal muro stesso.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 905 c.c. stabilisce la distanza minima che deve intercorrere tra le vedute dirette (finestre che consentono di vedere il fondo del vicino) e il confine o la costruzione del vicino, a tutela della riservatezza e del godimento del fondo altrui.

Contenuto

  1. Non si possono aprire vedute dirette verso il fondo del vicino, né balconi o altre opere simili, se non vi è la distanza di un metro e mezzo dal confine.
  2. Non si possono del pari fare vedute oblique od angolari sui fondi del vicino se non vi è la distanza di settantacinque centimetri dal confine.
  3. Queste distanze si misurano dalla faccia esterna del muro nel quale si apre la veduta, o dalla linea esterna del balcone o di altra opera simile, alla linea di confine del fondo vicino.

Profili applicativi

Il rispetto delle distanze di cui all'art. 905 c.c. è inderogabile dalle parti private (costituisce norma di ordine pubblico); eventuali accordi che la deroghino sono nulli. Le distanze si misurano orizzontalmente e perpendicolarmente al confine: la misurazione non tiene conto della distanza in altezza. L'art. 907 c.c. (distanza delle costruzioni dalle vedute) integra la tutela: una volta che esistano vedute legittimamente aperte, il vicino non può costruire a distanza inferiore a tre metri dalle vedute medesime.

In sintesi

L'art. 905 c.c. impone una distanza minima di un metro e mezzo dal confine per le vedute dirette e balconi, e di settantacinque centimetri per le vedute oblique, a tutela della riservatezza del vicino e del godimento indisturbato del proprio fondo.