Testo della norma
Comma 1: Vedute Dirette
Non si possono aprire vedute dirette (Art. 900 C.C.) verso il fondo chiuso o non chiuso del vicino, né balconi o altri sporti, se non rispettando la distanza di un metro e mezzo (1,50 m) tra il fondo della veduta e il confine.
Comma 2: Balconi e Sporti
Tale distanza si applica anche quando la veduta diretta non è aperta nel muro frontale ma laterale del balcone.
Comma 3: Muro in Adiacenza
Se tra i due fondi esiste un muro comune o divisorio, la distanza è misurata dal muro stesso.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 905 c.c. stabilisce la distanza minima che deve intercorrere tra le vedute dirette (finestre che consentono di vedere il fondo del vicino) e il confine o la costruzione del vicino, a tutela della riservatezza e del godimento del fondo altrui.
Contenuto
Profili applicativi
Il rispetto delle distanze di cui all'art. 905 c.c. è inderogabile dalle parti private (costituisce norma di ordine pubblico); eventuali accordi che la deroghino sono nulli. Le distanze si misurano orizzontalmente e perpendicolarmente al confine: la misurazione non tiene conto della distanza in altezza. L'art. 907 c.c. (distanza delle costruzioni dalle vedute) integra la tutela: una volta che esistano vedute legittimamente aperte, il vicino non può costruire a distanza inferiore a tre metri dalle vedute medesime.
In sintesi
L'art. 905 c.c. impone una distanza minima di un metro e mezzo dal confine per le vedute dirette e balconi, e di settantacinque centimetri per le vedute oblique, a tutela della riservatezza del vicino e del godimento indisturbato del proprio fondo.