Art. 906 C.C. – Distanza per l’apertura di vedute laterali od oblique

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Vedute Laterali/Oblique

Non si possono aprire vedute laterali od oblique (Art. 900 C.C.) sul fondo del vicino a una distanza minore di settantacinque centimetri (0,75 m) dal confine.

Comma 2: Misurazione

La distanza deve essere misurata dal più vicino lato della finestra o dalla linea esterna del parapetto del balcone o terrazzo.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Estende la disciplina delle distanze anche alle vedute non dirette, ma laterali od oblique rispetto al fondo vicino.

Contenuto

Per le vedute laterali od oblique, che consentono di guardare il fondo vicino non frontalmente ma di lato o obliquamente, la legge stabilisce una distanza minima, generalmente inferiore a quella richiesta per le vedute dirette, in ragione della minore incisività sulla riservatezza del vicino.

Profili applicativi

La distanza ridotta per le vedute laterali od oblique riflette la minore capacità di queste aperture di consentire un affaccio diretto e invasivo sul fondo confinante, rispetto alle vedute frontali che permettono una visuale completa.

In sintesi

Le vedute laterali od oblique richiedono una distanza minima dal confine, generalmente inferiore a quella delle vedute dirette.