Testo della norma
Comma 1: Vedute Laterali/Oblique
Non si possono aprire vedute laterali od oblique (Art. 900 C.C.) sul fondo del vicino a una distanza minore di settantacinque centimetri (0,75 m) dal confine.
Comma 2: Misurazione
La distanza deve essere misurata dal più vicino lato della finestra o dalla linea esterna del parapetto del balcone o terrazzo.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Estende la disciplina delle distanze anche alle vedute non dirette, ma laterali od oblique rispetto al fondo vicino.
Contenuto
Per le vedute laterali od oblique, che consentono di guardare il fondo vicino non frontalmente ma di lato o obliquamente, la legge stabilisce una distanza minima, generalmente inferiore a quella richiesta per le vedute dirette, in ragione della minore incisività sulla riservatezza del vicino.
Profili applicativi
La distanza ridotta per le vedute laterali od oblique riflette la minore capacità di queste aperture di consentire un affaccio diretto e invasivo sul fondo confinante, rispetto alle vedute frontali che permettono una visuale completa.
In sintesi
Le vedute laterali od oblique richiedono una distanza minima dal confine, generalmente inferiore a quella delle vedute dirette.