Art. 907 C.C. – Distanza delle costruzioni dalle vedute

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Divieto di Costruire Ravvicinato

Il proprietario vicino non può fabbricare a una distanza minore di tre metri (3 m) dalla veduta aperta dal vicino, sia essa diretta o obliqua.

Comma 2: Misurazione

Se la veduta è diretta, la distanza di 3 metri si misura dal lato della finestra, balcone o parapetto più vicino alla nuova costruzione.

Comma 3: Costruzione Sotto la Veduta

Se la veduta è obliqua, la distanza si misura dalla linea perpendicolare che, partendo dalla veduta, interseca il confine.

Comma 4: Edifici Preesistenti

La norma non si applica se tra la veduta e la nuova costruzione intercorre una strada pubblica o un corpo d’acqua.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Disciplina il caso inverso rispetto a quello delle distanze per l'apertura di vedute, riguardando le costruzioni realizzate in prossimità di vedute già esistenti.

Contenuto

Quando esiste già una veduta legittimamente aperta su un fondo, il proprietario di quest'ultimo che intenda costruire deve rispettare, rispetto alla veduta stessa, la distanza minima stabilita dalla legge, in modo simmetrico rispetto a quanto previsto per l'apertura della veduta.

Profili applicativi

La regola completa la tutela della veduta già esistente, imponendo anche a chi successivamente costruisce di rispettare la medesima distanza, così da preservare nel tempo la funzione di affaccio e di areazione che la veduta assicura al suo titolare.

In sintesi

Chi costruisce in presenza di una veduta già esistente deve rispettare la stessa distanza minima prevista per l'apertura della veduta.