Testo della norma
Comma 1: Divieto di Costruire Ravvicinato
Il proprietario vicino non può fabbricare a una distanza minore di tre metri (3 m) dalla veduta aperta dal vicino, sia essa diretta o obliqua.
Comma 2: Misurazione
Se la veduta è diretta, la distanza di 3 metri si misura dal lato della finestra, balcone o parapetto più vicino alla nuova costruzione.
Comma 3: Costruzione Sotto la Veduta
Se la veduta è obliqua, la distanza si misura dalla linea perpendicolare che, partendo dalla veduta, interseca il confine.
Comma 4: Edifici Preesistenti
La norma non si applica se tra la veduta e la nuova costruzione intercorre una strada pubblica o un corpo d’acqua.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Disciplina il caso inverso rispetto a quello delle distanze per l'apertura di vedute, riguardando le costruzioni realizzate in prossimità di vedute già esistenti.
Contenuto
Quando esiste già una veduta legittimamente aperta su un fondo, il proprietario di quest'ultimo che intenda costruire deve rispettare, rispetto alla veduta stessa, la distanza minima stabilita dalla legge, in modo simmetrico rispetto a quanto previsto per l'apertura della veduta.
Profili applicativi
La regola completa la tutela della veduta già esistente, imponendo anche a chi successivamente costruisce di rispettare la medesima distanza, così da preservare nel tempo la funzione di affaccio e di areazione che la veduta assicura al suo titolare.
In sintesi
Chi costruisce in presenza di una veduta già esistente deve rispettare la stessa distanza minima prevista per l'apertura della veduta.