Art. 915 C.C. – Condotta di acqua su fondo altrui

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

TESTO VIGENTE DELLA NORMA (Sintesi)

Comma 1: Servitù di Acquedotto Coattivo

Il proprietario che ha il diritto di utilizzare un’acqua e che intende condurla attraverso fondi sui quali non ha un titolo per farlo (servitù volontaria), può chiedere che gli sia concesso il diritto di far passare l’acqua (servitù di **acquedotto coattivo**).

Comma 2: Presupposti

Questo diritto è concesso solo se:

1)

Il proprietario non ha la possibilità di **condurre l’acqua altrove** se non con eccessivo dispendio o disagio.

2)

Il proprietario ha la possibilità di utilizzare l’acqua alla quale la servitù si riferisce per la **necessità del suo fondo**.

3)

Il passaggio richiesto non pregiudica in modo notevole il godimento del fondo servente.

COMMENTO SINTETICO L’Art. 915 C.C. introduce la disciplina della **servitù di acquedotto coattivo** (o condotta coattiva di acqua), che, insieme alla servitù di scolo (Art. 914 C.C.), è tra le più importanti servitù imposte per legge a favore del proprietario che non può disporre altrimenti dell’acqua necessaria.

* **Differenza con Art. 914:** Mentre l’Art. 914 C.C. riguarda lo **scarico/scolo** delle acque eccedenti (obbligo del fondo inferiore di ricevere l’acqua), l’Art. 915 C.C. riguarda l’**approvvigionamento/condotta** delle acque (obbligo di permettere il passaggio dell’acqua utile per il fondo).
* **Necessità Rigorosa (C. 2, n. 1):** La servitù è coattiva e imposta dalla legge, ma non è sufficiente la mera comodità. Il proprietario deve dimostrare l’**impossibilità** di condurre l’acqua in altro modo o che l’alternativa comporterebbe un **eccessivo dispendio** (economico o di disagio tecnico/logistico).
* **Utilità (C. 2, n. 2):** L’acqua deve essere destinata all’**uso effettivo e necessario** del fondo richiedente (es. irrigazione, uso domestico, industriale).
* **Minor Pregiudizio (C. 2, n. 3):** Il tracciato dell’acquedotto deve essere quello che causa il **minor danno** al fondo servente.
* **Indennità:** Se la servitù viene imposta, il proprietario che ne beneficia è sempre tenuto a pagare l’**indennità** al proprietario del fondo servente per l’occupazione e il disagio causato (Art. 1038 C.C. e Art. 921 C.C.).

SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO
Schema visuale semplificato per Art. 915 C.C. Condotta di acqua su fondo altrui.

**Contenuto Visivo:** Riquadro “**Servitù Acquedotto Coattivo**” ➡️ **Diritto:** Condurre l’acqua utile attraverso fondo altrui (coattivamente) $checkmark$ ➡️ **Condizioni:** Non alternativa (se non a spese eccessive) + Utilità del fondo + Minor Pregiudizio per il fondo servente $checkmark$.

Comma 1: Servitù di Acquedotto Coattivo

Comma 2: Presupposti

1)

2)

3)

Schema visuale semplificato per Art. 915 C.C. Condotta di acqua su fondo altrui.

**Contenuto Visivo:** Riquadro “**Servitù Acquedotto Coattivo**” ➡️ **Diritto:** Condurre l’acqua utile attraverso fondo altrui (coattivamente) $checkmark$ ➡️ **Condizioni:** Non alternativa (se non a spese eccessive) + Utilità del fondo + Minor Pregiudizio per il fondo servente $checkmark$.

Schema visuale semplificato per Art. 915 C.C. Condotta di acqua su fondo altrui.

**Contenuto Visivo:** Riquadro “**Servitù Acquedotto Coattivo**” ➡️ **Diritto:** Condurre l’acqua utile attraverso fondo altrui (coattivamente) $checkmark$ ➡️ **Condizioni:** Non alternativa (se non a spese eccessive) + Utilità del fondo + Minor Pregiudizio per il fondo servente $checkmark$.

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