Art. 916 C.C. – Esclusione della servitù

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Fondi Edificati

Non è permesso imporre la servitù di acquedotto coattivo (Art. 915 C.C.) sopra le case, i cortili, i giardini e le aie a esse attinenti.

Comma 2: Altre Esclusioni

Sono escluse dalla servitù anche le corti e i giardini annessi al fondo servente (anche se non attinenti a una casa), purché non ostacolino in modo sproporzionato il passaggio rispetto all’utilità della servitù.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Individua le circostanze che escludono la possibilità di imporre la servitù di condotta d'acqua su un fondo altrui.

Contenuto

La servitù di condotta d'acqua non può essere imposta su edifici, cortili, giardini e aie annessi alle abitazioni, salvo che sia altrimenti impossibile provvedere e con il consenso del proprietario, in ragione della particolare tutela riservata a questi luoghi.

Profili applicativi

L'esclusione della servitù su questi spazi riflette la loro stretta connessione con l'abitazione e la vita privata del proprietario, meritevoli di una protezione rafforzata rispetto ai terreni agricoli ordinari, sui quali la servitù può essere imposta più facilmente.

In sintesi

La servitù di condotta d'acqua non può di regola gravare su edifici, cortili, giardini e aie annessi alle abitazioni.