Art. 933 C.C. – Legittimari che possono domandare la riduzione

Pubblicato il Ottobre 3, 2025 da lextime
TESTO DELLA NORMA

La riduzione può essere domandata solo dai legittimari e dai loro eredi.

COMMENTO SINTETICO Indica i **soggetti legittimati** a esercitare l’azione di riduzione. Possono agire solo i **legittimari** (coniuge, figli, ascendenti) i cui diritti sono stati lesi, e i **loro eredi** in caso di morte del legittimario. È un’azione **personale e non trasmissibile** ad altri.
ESEMPI PRATICI Se un figlio muore prima di esercitare l’azione di riduzione contro una donazione del genitore che ledeva la sua legittima, i figli del figlio defunto (nipoti del de cuius) potranno agire in riduzione.
SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO
Schema Art. 933 C.C.

**Contenuto Visivo:** Soggetti abilitati: “Legittimari” (coniuge, figli, ascendenti) -> “Loro Eredi”. Altri: “NO” azione.