Art. 943 C.C. – Collazione

Pubblicato il Ottobre 3, 2025 da lextime
TESTO DELLA NORMA

I coeredi sono tenuti a conferire alla massa ereditaria ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione, salvo che sia stata fatta dispensa dalla collazione.

COMMENTO SINTETICO Introduce il principio della **collazione** – obbligo per i **coeredi** di **conferire** alla massa ereditaria le **donazioni** ricevute dal defunto. Mira a garantire **uguaglianza** tra coeredi, salvo che il defunto abbia **espressamente dispensato** dalla collazione.
ESEMPI PRATICI Un padre dona 50.000€ a un figlio. Alla morte del padre, se il figlio è coerede con altri fratelli, dovrà portare i 50.000€ nella massa ereditaria per la divisione equa, a meno che il padre non avesse scritto “dispenso dalla collazione”.
SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO
Schema Art. 943 C.C.

**Contenuto Visivo:** Coerede -> Donazione ricevuta -> OBBLIGO COLLAZIONE -> Conferimento in massa -> Divisione equa tra tutti.