Art. 944 C.C. – Donazioni soggette a collazione

Pubblicato il Ottobre 3, 2025 da lextime
TESTO DELLA NORMA

Sono soggette a collazione le donazioni fatte ai discendenti, anche se incapaci, e al coniuge.

COMMENTO SINTETICO Specifica i **soggetti** le cui donazioni sono soggette a collazione: **discendenti** (figli, nipoti) anche se incapaci, e **coniuge**. Le donazioni ad **altri parenti** o a **estranei** non sono soggette a collazione, ma possono essere ridotte se ledono la legittima.
ESEMPI PRATICI Donazioni a figli, nipoti o al coniuge: soggette a collazione. Donazioni a fratelli, genitori o amici: non soggette a collazione (ma soggette a riduzione se eccedono la quota disponibile).
SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO
Schema Art. 944 C.C.

**Contenuto Visivo:** Donazioni a: “Figli”, “Nipoti”, “Coniuge” -> COLLAZIONE. Donazioni a: “Fratelli”, “Genitori”, “Estranei” -> NO collazione.