Art. 945 C.C. – Dispensa dalla collazione

Pubblicato il Ottobre 3, 2025 da lextime
TESTO DELLA NORMA

Il defunto può aver dispensato dalla collazione con dichiarazione contenuta nell’atto di donazione o nel testamento.

COMMENTO SINTETICO Riconosce la **dispensa dalla collazione** – facoltà del defunto di **esonerare** il donatario dall’obbligo di collazione. La dispensa deve essere **espressa** e contenuta nell’**atto di donazione** o nel **testamento**. È un atto di **liberalità aggiuntiva** a favore del donatario.
ESEMPI PRATICI Un padre dona un appartamento a un figlio scrivendo nell’atto: “dispenso il mio figlio dalla collazione di questo immobile”. Alla morte, il figlio non dovrà conferire l’immobile nella massa ereditaria.
SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO
Schema Art. 945 C.C.

**Contenuto Visivo:** Donazione -> Clausola “DISPENSA COLLAZIONE” (in atto donazione o testamento) -> Donatario “ESENTATO” da collazione.