Art. 946 C.C. – Donazioni non soggette a collazione

Pubblicato il Ottobre 3, 2025 da lextime

Testo della norma

Non sono soggette a collazione le spese per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione, né quelle per le nozze.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.