Art. 947 C.C. – Valore della collazione

Pubblicato il Ottobre 3, 2025 da lextime
TESTO DELLA NORMA

La collazione si fa per il valore che la cosa donata aveva al tempo della donazione.

COMMENTO SINTETICO Stabilisce il **criterio di valutazione** per la collazione: si considera il **valore al tempo della donazione**, non il valore attuale. Questo evita che le **variazioni di valore** (plusvalenze o minusvalenze) ricadano sul donatario, mantenendo l’equità del sistema.
ESEMPI PRATICI Un padre dona un terreno nel 2010 valore 100.000€. Alla sua morte nel 2024, il terreno vale 300.000€. Il figlio dovrà conferire 100.000€ (valore al 2010), non 300.000€.
SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO
Schema Art. 947 C.C.

**Contenuto Visivo:** Donazione 2010: valore 100k -> Collazione: 100k (valore allora). Attuale 300k: “NON RILEVANTE”.