Art. 950 C.C. – Beni alienati

Pubblicato il Ottobre 3, 2025 da lextime
TESTO DELLA NORMA

Se il donatario ha alienato il bene donato, la collazione si fa in denaro per il valore che il bene aveva al tempo della donazione.

COMMENTO SINTETICO Disciplina il caso di **bene alienato** dal donatario. Se il bene è stato **venduto** o **consumato**, la collazione si fa **in denaro** per il **valore al tempo della donazione**. Il donatario non può approfittare di plusvalenze né è penalizzato per minusvalenze.
ESEMPI PRATICI Figlio riceve donazione di 100.000€ nel 2010, li investe e ne ricava 150.000€. Alla successione, dovrà conferire 100.000€ (valore donazione), non 150.000€. Se avesse perso tutto, dovrebbe comunque 100.000€.
SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO
Schema Art. 950 C.C.

**Contenuto Visivo:** Bene alienato -> Collazione OBBLIGATORIAMENTE in denaro -> Valore al “tempo donazione” (non valore attuale o ricavato vendita).