Art. 952 C.C. – Frutti e interessi

Pubblicato il Ottobre 3, 2025 da lextime
TESTO DELLA NORMA

Il donatario non è tenuto a collazionare i frutti percepiti prima dell’apertura della successione.

COMMENTO SINTETICO Esclude dalla collazione i **frutti** (rendite, affitti, interessi) **percepiti prima della successione**. Il donatario ha diritto a **godere liberamente** dei frutti durante la vita del donante. Solo i frutti maturati **dopo l’apertura della successione** potrebbero essere oggetto di collazione.
ESEMPI PRATICI Figlio riceve in donazione un appartamento e lo affitta per 10 anni prima della morte del padre. Gli affitti percepiti in quei 10 anni non devono essere collazionati. Solo gli affitti maturati dopo la morte del padre potrebbero rientrare in collazione.
SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO
Schema Art. 952 C.C.

**Contenuto Visivo:** Frutti “PRIMA successione”: “NO collazione” (li tiene donatario). Frutti “DOPO successione”: “possibile collazione”.